sabato 22 luglio 2023

Bonus assunzioni NEET 2023: domande Bonus assunzioni NEET 2023: domande

 Tutto pronto per richiedere l’agevolazione legata ai nuovi contratti di lavoro stipulati dal 1° giugno al 31 dicembre con giovani fino ai 30 anni che non studiano e non lavorano.

L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"  in attuazione dell'iniziativa  europea Garanzia Giovani. 

Il nuovo incentivo  non ha la forma dell'esonero contributivo bensì  di  un   contributo  pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali . Questo significa che l'importo  potrà variare  di mese in mese, anche sulla base della fruizione di  eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.

Sono agevolate le  assunzioni  con:

  • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e 
  • contratto  di apprendistato professionalizzante 

effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023  di giovani  non occupati in attività lavorativa  né in  corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).

Possono essere assunti lavoratori che 

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè  alla data dell’assunzione, l'età deve essere  inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Le domande possono essere presentate a partire dal 31 luglio, seguendo le indicazioni fornite nella circolare numero 68 del 21 luglio 2023. L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa. 


mercoledì 12 luglio 2023

Carta acquisti: esclusi i single con figli

Il governo ha dato il via libera all’operazione Carta acquisti da 382,50 euro che sarà distribuita e dovrà aiutare le famiglie in difficoltà. E se per ottenerla non occorre fare domanda (sarà assegnata in automatico a chi ha un Isee sotto una determinata soglia) non tutte le persone che hanno questo requisito la riceveranno. Stando alle indicazioni del Governo la Carta è  riservata ai nuclei con almeno 3 persone. In questo caso sarebbero tagliati fuori i genitori single con un figlio (ad esempio vedovi o vedove con un figlio).  Per poter beneficiare della carta acquisti beni alimentari bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Come si evince dal sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

● iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

● titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro“.

Ma non solo, i soggetti interessati non devono percepire altre forme di aiuto, come ad esempio il reddito di cittadinanza o la Naspi. Visti i requisiti richiesti, pertanto, saranno in molti a non poter beneficiare di tale contributo, pur rispettando il limite Isee. Tra gli esclusi si annoverano le coppie, i single e i genitori single con un solo figlio. Questo perché per ottenere la card è necessario che il nucleo famigliare sia composto da almeno tre persone.

Entrando nei dettagli, in base ai criteri di assegnazione è data priorità ai nuclei famigliari con tre componenti, di cui almeno uno sotto i 14 anni. Il tuto dando la precedenza alle famiglie con i componenti più piccoli. Spetta poi alle famiglie con tre componenti di cui almeno uno minorenne. A seguire tocca ai nuclei famigliari con tre componenti, a prescindere dall’età. Di per sé essere single o non avere figli non rappresenta un motivo di esclusione dalla misura. I soggetti in questione, però, potrebbero beneficiare della social card solamente se dovessero avanzare delle risorse. Un’ipotesi alquanto remota.

martedì 11 luglio 2023

Bonus barriere architettoniche: cos’è e come funziona

 Il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti. Lo scopo di questo bonus è aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. scalini, porte strette, tramezzi) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro.

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)

Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea pari ad un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). 

Sono previsti  dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro.  I massimali di spesa del bonus barriere sono:

  •  50mila euro: per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  •  40mila euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. Quindi, vanno moltiplicati 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • 30mila euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da più di otto unità immobiliari. Anche qui, i 30mila euro vanno moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

I lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti disabili o anziani. Sui materiali si applica l’IVA ridotta al 4% anche se il contribuente usa il bonus non è portatore di handicap.

La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il bonus barriere architettoniche spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche(come ascensori o montascale) ;
  • in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.

Tra gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, rientrano ad esempio la rimozione di scalini, porte troppo strette, rampe troppo ripide, spazi ridotti, dislivelli. O ancora, la realizzazione di ausili come scivoli a bassa pendenza, ascensori, piattaforme elevatrici e montascale. Ma anche l’adeguamento dei servizi igienici (per consentire adeguata manovrabilità) o di strumenti come i citofoni (posti alla giusta altezza). Il Bonus Barriere architettoniche si può utilizzare anche per rifare il bagno o gli infissi, perché l’intervento rispetti le regole tecniche del DM 236/1989 (Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989). Ad esempio sull’altezza delle maniglie o sulla sagomatura delle finestre.

Per richiedere il bonus barriere architettoniche basta valorizzare la spesa nella dichiarazione dei redditi, e la detrazione verrà riconosciuta in 10 anni. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:

  • sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi (l’azienda che ha realizzato gli interventi applica uno sconto);
  • cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante con rimborso della somma corrispondente (il credito viene ceduto e si ha l’opportunità di recuperare subito l’importo che spetta per l’agevolazione).

Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
  • la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.


lunedì 10 luglio 2023

Il 18 luglio arriva la Carta Solidale

Si chiama “Dedicata a te” la nuova versione della social card per 1,3 milioni di italiani, caricata con 382,5 euro per acquistare alimenti e beni di prima necessità e far fronte all'aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. Il via alla misura, spesata con mezzo miliardo dalla legge di Bilancio del governo Meloni, è fissato per il 18 luglio. 

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data  del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):

  •  iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente 
  • ISEE Ordinario non superiore  ai 15.000 euro annui.
  • non essere Beneficiari alla stessa data del decreto di: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI - DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

Altro requisito di cui si terrà conto la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :

  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
  • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, 

sempre con priorità  data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Ad ogni  comune  il Ministero ha assegnato  un certo numero di carte,  calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio  del comune e il reddito medio nazionale  . Non è prevista quindi   la presentazione della domanda. Nessuno dovrà fare domanda ma si sarà direttamente convocati dalle Poste sulla base dei risultati dell’attività istruttoria dell’Inps. I cui risultati possono però essere paradossali: in alcune città chi ha un Isee da 7 mila euro non riuscirà a prendere la tessera, magari perché il suo Comune è molto piccolo e il numero delle tessere assegnato basso. Al contrario di famiglie non poverissime con Isee a 15.000 euro di altre città.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali  convenzionati che vendono generi alimentari. Si potranno acquistare:

  • carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole
  • pescato fresco
  • latte e suoi derivati
  • uova
  • oli d'oliva e di semi
  • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria
  • paste alimentari
  • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale
  • farine di cereali
  • ortaggi freschi, lavorati
  • pomodori pelati e conserve di pomodori
  • legumi
  • semi e frutti oleosi
  • frutta di qualunque tipologia
  • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)
  • lieviti naturali
  • miele naturale
  • zuccheri
  • cacao in polvere
  • cioccolato
  • acque minerali
  • aceto di vino
  • caffè, tè, camomilla

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e  ricaricabili,  Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Nel messaggio del 23 giugno l'istituto precisa che gli interessati riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento della carta alimentare con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, indicati nell’elenco allegato al decreto  o disponibili accedendo dal sito web o dall’app di Poste (www.poste.it) (all’applicazione “cerca ufficio postale e prenota”) 

Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune,  che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. 

Le carte sono nominative e  saranno  operative  come detto non prima della metà del mese di luglio 2023. 

ATTENZIONE Se non vengono utilizzate per la prima volta entro il 15 settembre vengono ritirate.

Compensazione esclusa per la rottamazione-quater

Il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022), tra le quali non è previsto il versamento e la compensazione tramite modello F24.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 7 luglio 2023 n. 372. Protagonista è una società che vorrebbe utilizzare un credito IVA in compensazione orizzontale, in linea con quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo numero 241 del 1997, per il pagamento degli importi da corrispondere in seguito all’adesione alla rottamazione quater e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere la conferma. Con la risposta numero 372 del 7 luglio 2023, però, arriva un veto completo sulla possibilità beneficiare della definizione agevolata compensando le somme dovute. “L’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti commerciali di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione quater di cui intende avvalersi”. 

In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione; 
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Ricordiamo che l’articolo 4 del DL n. 51/2023 (Decreto Omnibus), recentemente convertito in legge, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. 


venerdì 7 luglio 2023

Si possono inviare fino a settembre i documenti da controllo formale

L’agenzia delle entrate concede ulteriore tempo per fornire chiarimenti dopo controlli formali su dichiarazioni e lettere di compliance. 

L’Agenzia delle entrate nel mese di giugno ha inviato numerose richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art.36 ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020. I contribuenti sono stati invitati quindi a trasmettere tale documentazione per fornire eventuali chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tuttavia, il termine per fornire i chiarimenti richiesti, cade in un periodo molto critico per gli studi professionali essendo il mese di luglio colmo di adempimenti in scadenza.

Con il fine di valutare un possibile slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva, il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, insieme al tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, si è prontamente adoperato per interloquire con i vertici istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.

Il dialogo ha avuto esito positivo perchè si potrà trasmettere la documentazione anche nei primi quindici giorni di settembre, senza conseguenze.

Inoltre si ricorda che, proprio di recente professionisti e contribuenti hanno ricevuto numerose segnalazioni di anomalie (c.d. lettere di compliance) relative ai modelli Isa per il triennio 2019-2021. In questo caso non vi è un termine per la relativa risposta e per tale ragione si potrà procedere a dare risposta dopo la pausa estiva.

Certamente è auspicabile che i chiarimenti necessari siano  forniti il prima possibile al fine di evitare l'avvio di azioni accertatrici/sanzionatorie.

giovedì 6 luglio 2023

Il voucher torna in tabaccheria

 I voucher per le prestazioni occasionali  (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili  oltre che negli uffici postali anche dai  rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai)   dove  i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.

 Lo prevede la legge di conversione del  DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023,  pubblicata  in Gazzetta Ufficiale  il 3 luglio. 

Novità in più, rispetto a quella che aumenta la soglia massima dei voucher a 15 mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi  e parchi divertimento.

Ecco in breve cosa cambia e dove poter acquistare i voucher per le nuove prestazioni occasionali 2023.

 Si innalza  la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali  (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,)  tramite i voucher telematici INPS,  da 10.000 a 15.000 euro  annui per gli utilizzatori che operano nei settori 

  • dei congressi, 
  • delle fiere, 
  • degli eventi, 
  • degli stabilimenti termali e 
  • dei parchi divertimento .

Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma  solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:

  •  numero  massimo di dipendenti: 10
  • valore complessivo delle prestazioni  annue per un utilizzatore.

Inoltre, ciascun utilizzatore  potrà acquistare 

  •  sulla  piattaforma informatica INPS oppure
  • presso gli uffici postali e presso 
  •  le rivendite di  generi di monopolio , 

Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione  di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla  piattaforma informatica INPS." 

lunedì 19 giugno 2023

Calabria: Aiuti alle imprese contro il caro energia

 La Regione Calabria ha pubblicato il bando per aiutare le imprese contro il caro energia. Possono partecipare le imprese che hanno subito un incremento dei costi energetici (elettrico e/o gas), nel periodo compreso tra  il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023 (periodo ammissibile), maggiore al 10% rispetto il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (periodo di riferimento).


sabato 17 giugno 2023

Arrivano contributi a fondo perduto per palestre e piscine

Con un comunicato stampa del 16 giugno il Dipartimento per lo sport  informa di nuove agevolazioni per le  ASD e SSD.

Le domande, annuncia un avviso sul sito del dipartimento per lo Sport, possono essere presentate fino al 19 luglio dal canale telematico disponibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/

Le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potranno fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:

  • gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
  • gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro).

Possono avere accesso al contributo i soggetti  che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

  • gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
  • avere un numero di tesserati pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
  • presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
  • presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi .

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto  come segue:
  • Euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800metri quadrati;
  • euro ventimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati; 
  • euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati; euro trentamila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. 
Nel caso che un’associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

Per poter beneficiare del contributo, i soggetti  devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  • Euro sessantamila per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.
I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle
richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle
somme totali messe a disposizione.

venerdì 16 giugno 2023

Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

 Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versa­menti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:

  • dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;

in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Analogamente alle proroghe intervenute in anni scorsi, deve ritenersi che la proroga in esame si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

A differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, il comunicato stampa stabilisce che ri­ma­ne invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.